Responsabilità Civile Terzi ed Operai Enti Pubblici

La Pubblica Amministrazione, al pari di qualsiasi altro soggetto, in virtù del principio generale “neminem laedere”, cioè del dovere giuridico di non ledere l’altrui sfera giuridica è soggetta alla responsabilità civile per i danni arrecati ai terzi dall’attività illegittima dei propri dipendenti.

La responsabilità civile si concreta nel dovere giuridico posta a carico dell’autore del danno di risarcire il danno stesso (art. 2043 cod.civ.).

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all’esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all’Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, salvo per quanto possa derivare all’ente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonchè per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

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