RC Professionale
Scatterà l’ormai non lontano 12 agosto 2013 l’obbligo, per tutti gli iscritti ad Ordini professionali, alla copertura della responsabilità civile a garanzia di omissioni nell’espletamento dell’attività professionale. La legge n. 148/11 stabilisce infatti, all’art. 3, che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale».
Nelle intenzioni del legislatore la norma, che prevede che tutti i professionisti appartenenti all’area medica, economico-giuridica e tecnica debbano munirsi di una polizza assicurativa, è diretta a perseguire lo scopo di garantire la qualità del servizio al cliente e, al tempo stesso, il risarcimento degli eventuali danni derivanti da negligenza.
Nella garanzia assicurativa rientrano gli errori determinati sia da colpa grave che da colpa lieve, mentre non troveranno ovviamente copertura quelli derivanti dai comportamenti dolosi del professionista.
Altro aspetto rilevante previsto dal legislatore è quello che pone a carico dei professionisti, allorquando andranno ad assumere l’incarico, l’obbligo di informare il cliente sugli estremi della polizza professionale e sul suo massimale. Il decreto “Cresci Italia”, entrato in vigore il 24 gennaio, prevede infatti all’art. 9 che il professionista indichi al cliente « i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale ».

